LEGGE
4 agosto 2006, n.248
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale.
(GU n. 186 del 11-8-2006 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N.
183/L)
SEMINARIO INFORMATIVO
09 novembre 2006 ore 14.30 - SEDE: DECRETO
BERSANI. NUOVI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
Tema del Seminario le novità fiscali per i
professionisti contenute nella manovra bis (Decreto
Visco – Bersani). L’incontro sarà anche l’occasione
per illustrare le novità introdotte in materia
edilizia ai fini Iva e delle imposte sui redditi (detrazione
Irpef) - Relatore Francesco Fallacara,
dottore commercialista in Roma.
Sentenza n. 27063 del 18 dicembre 2006
Accertamenti bancari. Contestare il conto serve a
poco
Rimane sempre a carico del contribuente l’onere di
provare la non pertinenza
all’attività d’impresa delle operazioni di
versamento e prelevamento
di Domenico
Pignotti e Carmine Tozza
E’ legittima l’imputazione a ricavi dei versamenti
eseguiti sul conto corrente bancario, in mancanza
di prova contraria fornita da parte del contribuente,
sulla base di quanto disposto dall’articolo 32, comma
1, n. 2), del Dpr n. 600/1973. Non è sufficiente,
per contestare la validità dell’accertamento,
la sola precisazione, fatta dal contribuente, che
il conto è cointestato al coniuge, senza fornire
alcuna prova dettagliata in merito alle causali delle
operazioni in entrata e in uscita (sentenza n. 27063
del 18 dicembre 2006).
http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=22950&giornale=23051
Manovra finanziaria per il 2007 Decreto-Legge
262/2006 collegato alla Finanziaria Imposte di successione
e donazione
Accatastamento immobili speciali Leasing di fabbricati
strumentali Deducibilità costi delle autovetture
24/10/2006
Sulla G.U. n. 230 del 3.10.2006 è stato pubblicato
il D.L. 3.10.2006, n. 262, recante «Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria».
Il provvedimento costituisce il primo tassello della
complessa manovra finanziaria per il 2007, che comprenderà
anche la vera e propria legge finanziaria (il DDL
attualmente all'esame del Parlamento è illustrato
in questa stessa rubrica), che sarà approvata
entro la fine dell'anno, e da una «legge delega»,
che avrà tempi più lunghi, concernente
il riordino degli estimi catastali e la redazione
di testi unici sui tributi statali. Illustriamo qui
di seguito le principali disposizioni contenute nel
decreto-legge 262/2006, con l'avvertenza che in fase
di conversione in legge potranno essere introdotte
modifiche anche molto rilevanti.
- se il trasferimento effettuato a favore del
coniuge e dei parenti in linea retta riguarda
l'abitazione principale del defunto, sono dovute
l'imposta ipotecaria e catastale pari a:
|
- Euro 168, fino al valore di 250.000 Euro;
|
- 3% (imposta ipotecaria) e 1% (imposta catastale)
del maggior valore, sulla quota eccedente
250.000 Euro
|
| |
- se il trasferimento effettuato a favore del
coniuge e dei parenti in linea retta riguarda
un bene diverso dall'abitazione principale del
de cuius, sono dovute l'imposta ipotecaria e
catastale in misura proporzionale (rispettivamente,
3% e 1%).
|
| |
- in ogni altro caso di successione, oltre alle
imposte ipotecaria e catastale proporzionali
sopra indicate, è dovuta l'imposta di
registro nelle seguenti misure:
|
- 2%, se il trasferimento avviene a favore
di parenti fino al 4° grado ed affini
fino al 3° grado;
|
- 4% se il trasferimento avviene a favore
di altri soggetti.
|
Con riguardo ai trasferimenti a titolo gratuito,
a differenza delle successioni, acquista rilevanza
la circostanza che il donatario abbia i requisiti
"prima casa". In particolare:
- la donazione della prima casa a favore
del coniuge e di parenti in linea retta sono
tassate con imposta ipotecaria e catastale
in misura pari a:
|
- Euro 168, fino al valore di 180.000 Euro;
|
- imposta ipotecaria del 3% e imposta catastale
pari all'1% del maggior valore sulla quota
eccedente 180.000 Euro.
|
| |
- se la donazione riguarda un bene diverso
dalla prima casa del donante, sono dovute
l'imposta ipotecaria e catastale in misura
proporzionale (rispettivamente, 3% e 1%).
|
| |
- in ogni altro caso di trasferimento a titolo
gratuito, oltre alle imposte ipotecaria e
catastale proporzionali, è dovuta l'imposta
di registro nelle seguenti misure:
|
- 2%, se effettuato a favore di parenti
fino al 4° grado ed affini fino al 3°
grado;
|
- 4% se effettuato a favore di altri soggetti.
|
I trasferimenti per causa di morte e le donazioni
di altri beni, quali aziende, obbligazioni, quote
sociali ed altri titoli (con esclusione dei titoli
di Stato) sono tassati con l'applicazione dell'imposta
di registro in misura pari a:
- 4%, con una franchigia di 100.000 Euro,
se sono devoluti a favore del coniuge e di
parenti in linea retta;
|
- 6 %, se sono devoluti a favore di parenti
fino al 4° grado ed affini fino al 3°
grado;
|
- 8%, se sono devoluti a favore di altri soggetti.
|
Indeducibilità dei canoni di leasing per l'acquisto
di fabbricati strumentali (articolo 3, comma 1). Il
decreto introduce un nuovo comma (7-bis) alla L. 248/2006
(cd. «decreto Bersani»), che aveva introdotto
il principio della non ammortizzabilità ai
fini fiscali, con la conseguente indeducibilità
delle quote di ammortamento, delle aree occupate dai
fabbricati strumentali (ad es. un terreno su cui insiste
un capannone industriale utilizzato nel processo produttivo
dell'azienda), estendendo tale previsione anche ai
contratti di leasing.
In pratica, dal valore complessivo dell'immobile strumentale
(sia di proprietà che preso in leasing) deve
essere scorporato quello dell'area su cui lo stesso
insiste, e può essere oggetto di ammortamento
solo il fabbricato, da quantifiacre in base ad un'apposita
perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli
albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri
e dei periti industriali edili. In ogni caso, il valore
delle predette aree non può essere inferiore
al 20%, ovvero al 30% se trattasi di fabbricato industriale,
del costo complessivo.
Classamento immobili speciali (gruppi catastali D
ed E) (articolo 5, commi 1-5)
Il provvedimento in commento fornisce legittimazione
legislativa alle direttive già recentemente
emanate dall'Agenzia del Territorio con la circolare
n. 4/2006, la quale ha fornito indicazioni in merito
alle modalità di individuazione e classamento
degli immobili relativi alle categorie catastali D
(Immobili a destinazione speciale) ed E (Immobili
a destinazione particolare). In pratica tutte le unità
immobiliari situate nei grandi complessi pubblici
o privati (stazioni, aereoporti, spazi espositivi,
ecc.), utilizzati per lo svolgimento di attività
commerciali, dovranno essere accatastati autonomamente,
identificati e dotati di rendita catastale coerente
con la tipologia di attività esercitata.
Quanto sopra dovrà avvenire entro il 3.4.2007
(9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
in esame), con la nuova rendita che sarà comunque
produttiva di effetti fiscali dall'1.1.2007. In caso
di mancato adeguamento scatterà il classamento
d'ufficio, con spese a carico del contribuente oltre
all'applicazione delle sanzioni.
Deducibilità costi delle autovetture (articolo
7, commi 25 e 26)
Il decreto introduce alcune rilevanti modifiche al
regime di deducibilità delle spese per autovetture,
che, pur avendo effetto dal periodo d'imposta 2006,
fanno salvi gli acconti già determinati e quelli
da pagare nel mese di novembre (relativi al periodo
d'imposta 2007). Si fa notare al riguardo che tali
modifiche conseguono alle recenti evoluzioni in materia
di IVA sulle auto aziendali, oggetto di una nostra
precedente nota illustrativa, ed in particolare alla
possibilità di detrarre L'Iva assolta sull'acquisto
delle autovetture ed alle conseguenti richieste di
rimborso.
Il provvedimento in esame, modificando le regole per
la deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto
e la gestione delle auto aziendali ai fini delle imposte
dirette (Ires, Irpef e Irap), di fatto fa ricadere
i costi dei rimborsi Iva sopra accennati sugli stessi
contribuenti. È infatti prevista per le imprese
l'abolizione della deducibilità dei costi di
acquisto e di gestione delle auto, ad oggi limitata
al 50% con un massimo di € 18.075,99, e per i professionisti
una riduzione della percentuale riconosciuta dal 50%
precedentemente in vigore al 25%, sempre con lo stesso
massimo ma, in questo caso, limitatamente ad un solo
veicolo. Dette regole saranno in vigore già
dal periodo di imposta 2006.
Inoltre è stabilito che l'assegnazione ai dipendenti
di autovetture per la maggior parte del periodo di
imposta - prima soggetta al regime di deducibilità
illimitata – sarà deducibile unicamente per
l'importo ( cosiddetto fringe benefit) che ha concorso
alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Infine viene modificato il valore imponibile del fringe
benefit relativo all'utilizzo dei veicoli aziendali
assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il quale
passa dal 30% al 50% dell'importo corrispondente ad
una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile dalle tabelle ACI.
Entra in vigore la certificazione energetica
degli edifici: periodo di transizione
Otto ottobre entra in vigore l'obbligo della certificazione
energetica degli edifici. Non sono ancora pronte
le Linee guida, sarà il progettista o il
direttore dei lavori a dover attestare il "costo
energetico" degli edifici.
Questa la soluzione del ministro Bersani, che
con lo schema di decreto che modifica il Dlgs
192/ 2005 (la legge per l'efficienza energetica
degli edifici), finchè non saranno pronti
i decreti attuativi che renderanno note le regole
per redigere il certificato energetico, permette
la sostituzione di questo con una attestazione
firmata da uno dei due professionisti. Inoltre, al provvedimento il ministro Bersani
allegherà una sorta di elenco degli immobili
che dovranno misurare il proprio rendimento energetico:
non solo gli edifici di nuova costruzione ma anche
quelli già esistenti, partendo dagli edifici
più grandi. Per gli edifici sopra i mille
metri quadri scatta comunque l'obbligo del certificato,
quello, appunto, firmato dal progettista o dal
direttore dei lavori, se si decide di immetterli
nel mercato.
Nella pratica l'impatto è quasi irrelevante:
è difficile che siano stati completati
gli edifici che hanno ottenuto il permesso di
costruire dopo l'8 ottobre 2005, data di entrata
in vigore del Dlgs 192/2005. Non c'è stato
il problema di non poter vendere l'immobile perchè
sprovvisto di certificazione energetica, necesario
per disposizone legislativa nelle procedure di
compravendita di immobili superiori ai millle
metri quadri. Qualche difficoltà applicativa potrà
verificarsi, magari, proprio in questo periodo
di transizione, nel momento in cui gli edifici
saranno completati, e l'impresa a lavori conclusi
si troverà a dover richiedere l'attestazioene
al direttore lavori o al progettista. Ovviamente, queste modifiche non sono immediatamente
operative: la prima fase è stata questa
della delibera preliminare del Consiglio dai ministri,
ora tocca aspettare il parere della Conferenza
Stato - Regioni e delle Commissioni parlamentari.per
poi tornare nuovamente in discussione nel Consiglio
dei ministri.
Filippina Bubbo
Prima informativa del CNG sulla Legge 248/2006
D.L. BERSANI: I PRIMI, FONDAMENTALI, CHIARIMENTI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
28 settembre 2006 - Nel Supplemento Ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto è stata pubblicata la L. 248/2006, provvedimento con cui è stata emanato il via definitiva il "Decreto Bersani".
Tale provvedimento, come noto, ha introdotto numerosissime novità in molti settori produttivi.
Molte di esse interessano, da vicino, l'attività di tecnici ed imprese; ricordiamo, ad esempio, l'abrogazione dei minimi tariffari per i professionisti, le disposizioni in materia di subappalto, la cessione di immobili,etc.
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno fornire chiaramenti sui punti più controversi del provvedimento, che, è bene ricordarlo, si compone di oltre 200 pagine.
Tra le numerose questioni affrontate, e chiarite, dall'Amministrazione nella circolare n. 28/E (ben 164!) riteniamo opportuno evidenziare quelle di maggiore interesse per il settore edile:
- Disciplina iva nel subappalto (art.
35, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter);
Accertamento valore nelle cessioni di
immobili (art. 35, commi 2, 3, 4 e 23-bis);
- Nuove fattispecie penali: omesso versamento
iva dovuta in base alla dichiarazione
ed indebita compensazione (art. 35, comma
7);
Revisione del regime fiscale di cessione
dei fabbricati - rinvio (art. 35, commi
da 8 a 10-sexies);
- Trattamento fiscale dell'acquisto di
veicoli a motore e delle relative spese
(art. 35, comma 11);
Obblighi contabili esercenti arti e professioni
(art. 35, comma 12 e 12-bis);
- Agevolazioni in materia di ristrutturazioni
edilizie (art. 35, commi 19, 20, 35-ter
e 35-quater)
- Trasferimenti immobiliari - disciplina
ai fini dell'imposta di registro (art.
35, commi 21, 22 e 23) ;
- Detrazione per oneri di intermediazione
immobiliare (art. 35, comma 22-bis);
- Ritenute e contributi dovuti da appaltatori
e subappaltatori (art. 35, commi da 28
a 34);
- Definizione di area fabbricabile (art.
36, comma 2);
- Ammortamento dei beni materiali - articolo
102 tuir (art. 36, commi 5, 6, 6-bis e
6-ter);
- Indeducibilità ammortamento
terreni (art. 36, commi 7 e 8);
- Misure urgenti per il contrasto del
lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36-bis,
comma 7 e 8);
- Elenco dei clienti e dei fornitori
(art. 37, commi 8 e 9);
- Disposizioni in materia di attribuzione
del numero di partita iva (art. 37, commi
18, 19 e 20 );
- Versamenti dovuti dai titolari di partita
iva (art. 37, comma 49).
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Clicca
qui per scaricare il testo della Circolare 28/E
dell'Agenzia delle Entrate
Professioni, gli Ordini organizzano la protesta
Il 12 ottobre manifestazione contro la legge Bersani; comunicazioni del Cnappc dopo l’abolizione dei minimi tariffari
14/09/2006 - È prevista per oggi
la riunione del Comitato Unitario delle Professioni
(CUP) per definire le iniziative da mettere in
campo contro la legge Bersani ( n. 248/2006) sulle
liberalizzazioni, anche in vista della manifestazione
nazionale fissata per il 12 ottobre prossimo.
Il Cup, inoltre, proporrà un’iniziativa
di legge popolare di riforma degli Ordini, con
l’obiettivo di presentare in parlamento 50 mila
firme, “a dimostrazione che gli ordini vogliono
la riforma”.
Ma il Ministero della Giustizia
non resta a guardare: inizieranno domani gli incontri
con le categorie per la valutazione degli effetti
del decreto Bersani sulle professioni.
Valutazioni che gli Ordini stanno
già facendo. Dopo gli ingegneri, riuniti in congresso
a Treviso la scorsa settimana, anche gli architetti
organizzano la protesta contro la legge Bersani.
Il Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
ha diramato, il 7 settembre scorso, la Determinazione
n. 2/2006 che fornisce indicazioni sul regime
dei compensi professionali a seguito dell’entrata
in vigore della legge 248/2006.
Il documento fa notare che la
legge 248/2006, diversamente da quanto originariamente
disposto dal decreto-legge 223/2006, non abroga
le disposizioni che fissano le tariffe, minime
e fisse, ma piuttosto, la loro “obbligatorietà”
(ove prevista).
Se ne deduce – continua il documento
del CNAPPC - che quanto previsto dalla legge n.
143/1958 (Norme sulla tariffa degli ingegneri
e degli architetti) è tutt’ora vigente con riferimento.
Considerazioni molto approfondite sono svolte
anche sulle società di professionisti.
Una ricognizione sulle tappe
recenti dell’ordinamento professionale è contenuta
invece nella lettera del Presidente del CNAPPC,
Raffaele Sirica, agli iscritti.
Partendo dallo scenario determinato
dai recenti provvedimenti, il documento delinea
le sfide dei prossimi anni, mettendo in guardia
dalle “spinte falsamente innovatrici” e dal “latente
vento ideologico radical-liberista” che incombono
sul lavoro degli Ordini.
Segue un vero e proprio programma
per i prossimi anni, elaborato tenendo conto anche
della recente “scossa” dovuta al decreto Bersani.
CNAPPC_Determinazione
n. 2 del 2006
Lettera
Sirica agli iscritti
In Gazzetta la manovra DL Bersani: da oggi nuove regole sui pagamenti.
Con la pubblicazione in "Gazzetta" entra in vigore
oggi la versione definitiva del Dl 223/06. Compensi,
parte la tracciabilità. Parcelle dei professionisti
pagabili in contanti solo al di sotto di mille
euro. Da oggi i professionisti possono incassare
compensi in contanti solo se la parcella non arriva
a mille euro, mentre si azzerano le spese di chiusura
del conto in banca. E nei cantieri arriva la stretta
sul lavoro nero. Sono queste alcune delle novità
al via con l'entrata in vigore della legge di
conversione della manovra d'estate, pubblicata
nelle "Gazzetta Ufficiale" di ieri.
LE NOVITA' IN VIGORE
SUBITO:
- Limiti ai contanti. Da oggi e fino al
30 giugno 2007, i professionisti possono
incassare in contanti solo le parcelle
sotto i mille euro.
|
- Contro il lavoro nero. Torna la diaria
degli ispettori e scattano nuove sanzioni
per chi ricorre al nero: nei cantieri
edili, si rischia lo stop dei lavori.
|
La manovra d'estate arriva a
fine corsa. Con la pubblicazione della legge di
conversione 248 del 2006 (nella "Gazzetta
Ufficiale" n. 186 di ieri - Supplemento ordinario
n.183/L) si chiude il viaggio del decreto 223/06,
che apre alle liberalizzazioni, volute dal ministro
per lo Sviluppo economico Pierluigi Bersani e
che contiene il pacchetto di misure anti-evasione,
messo a punto dal vice-ministro dell'Economia
Vincenzo Visco.
Le disposizione, modificate nel corso del passaggio
parlamentare, entrano in vigore già oggi.
Scatta così il divieto per i professionisti
di incassare pagamenti in contanti per somme di
almeno mille euro, mentre si azzerano le spese
di chiusura dei conti correnti bancari. Non solo.
E' efficace da oggi anche la norma transitoria
che fa slittare di un giorno, dal 4 al 5 luglio
l'entrata in vigore del Dl 223/06, per "salvare"
i contratti posti in essere, seguendo le regole
previgenti, il 4 luglio.
Sono queste solo alcune delle correzioni al testo
originario, inserite durante l'iter del provvedimento.
Infatti non poche tra le misure, varate d'urgenza
dal Consiglio dei ministri del 30 giugno, hanno
scatenato le proteste delle associazioni di categoria.
Di qui gli aggiustamenti, proposti nel corso del
passaggio parlamentare e recepiti dal maxi-emendamento
del Governo, poi approvato con voto di fiducia,
prima a Palazzo Madama e poi a Montecitorio.
Così, il testo uscito dalla Camera il
3 agosto, si distanzia in più punti da
quello varato dall'Esecutivo. Come nel caso della
tracciabilità dei compensi professionali:
se il decreto legge fissava in 100 euro il limite
oltre il quale le parcelle non potevano essere
pagate solo con assegni, bonifici o moneta elettronica,
in sede di conversione la soglia si è alzata
a mille euro.
Via alle liberalizzazioni.
Il parlamento è intervenuto anche sulle
disposizioni scritte a tutela dei consumatori,
correggendo e, talora, riscrivendo, le misure
che aprono alle liberalizzazioni. Così,
la cancellazione delle tariffe minime, decisa
dall'Esecutivo, si è colorata di eccezioni,
accogliendo in parte le critiche dei professionisti.
I codici deontologici dovranno adeguarsi, entro
il 1° gennaio 2007, all'eliminazione dei minimi,
che continueranno, però, a essere obbligatori
quando è il giudice a liquidare i compensi
e in caso di gratuito patrocinio. Inoltre, nelle
procedure a evidenza pubblica, gli appaltatori
potranno fare riferimento alle tariffe per fissare
i compensi.
Meno fortuna ha avuto la levata di scudi dei
farmacisti contro la vendita dei medicinali da
banco negli esercizi commerciali: già a
metà luglio i primi "corner"
sono stati aperti negli esercizi della catena
Helty di Vicenza e, da oggi, i farmaci acquistabili
senza ricetta approdano nelle ipercoop di Carpi,
Ferrara e Bari.
Le aule hanno poi cercato di rendere più
trasparenti i rapporti tra assicurazioni, banche
e clienti. Dal 4 luglio, data di entrata in vigore
del decreto legge 223/06, le nuove clausole di
esclusiva stipulate tra le compagnie di assicurazione
Rc e i loro agenti sono nulle, ma da oggi l'intermediario
che offre un contratto al cliente deve informarlo
sulle provvigioni che le imprese gli riconoscono.
Confermata poi la possibilità, per gli
istituti di credito, di modificare in via unilaterale
le condizioni contrattuali, ma solo 30 giorni
dopo aver avvisato, con modalità chiare,
il cliente. Non solo: al correntista è
riconosciuto il diritto di recedere dal contratto
in qualsiasi momento e senza spese.
Giustizia.
Da oggi si fa più mobida la stretta sulle
spese di giustizia. L'anticipazione da parte degli
uffici postali torna a essere ammessa per le notifiche
del contenzioso civile e per le espropriazioni.
Ricorrere al Tar diventa meno pesante rispetto
a quanto previsto dal decreto legge: resta il
contributo unificato di 500 euro, ma da oggi,
per le istanze cautelari, nulla è dovuto.
Scende invece a 250 euro la tassa per i ricorsi
sui diritti di cittadinanza, residenza, soggiorno
e ingresso in Italia.
La stretta fiscale.
Correzione in ordine sparso per il pacchetto fiscale.
Il Parlamento ha smussato le norme più
aspre, a partire dalla tassazione degli immobili.
Durante l'iter di conversione, è stato
anche regolato il "periodo transitorio"
legato all'introduzione di alcune nuove norme.
E' il caso della tassazione delle stock option
e degli incentivi all'esodo: la prima esclusa
per i piani deliberati prima del 4 luglio, i secondi
confermati per chi ha lasciato il lavoro o firmato
un accordo di uscita prima dell'entrata in vigore
del decreto.
Meno vincoli e paletti.
- MINIMI TARIFFARI - Abrogati con l'eccezione
dei compensi liquidati dal giudice e in
caso di gratuito patrocinio. Le norme
deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina dei professionisti devono
adeguarsi entro il 1° gennaio 2007.
|
Come cambia il fisco.
- STOP AI CONTANTI - Da oggi fino al 30
giugno 2007, i professionisti non possono
incassare compensi in contante per somme
pari o superiori a mille euro. Dal 1°
luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite
scende a 500 euro e, dal 1° luglio
2008, a 100 euro.
|
- APPALTI - L'appaltatore è responsabile
in solido con il subappaltatore per le
ritenute fiscali e i contributi dei dipendenti.
Ma la responsabilità solidale si
applica solo dopo l'approvazione di un
decreto, da emanarsi entro 90 giorni a
partire da oggi.
|
- RISTRUTTURAZIONI - Dal 1° ottobre
2006 scende al 10% l'Iva sui materiali
per le ristrutturazioni edilizie. Dal
1° ottobre al 31 dicembre 2006 la
detrazione Irpef è ridotta al 36%
fino al limite di 48mila euro per abitazione.
|
- LAVORO NERO - Da oggi, scattano nuove
sanzioni per i datori che ricorrono al
lavoro nero nei cantieri edili, l'obbligo
del Durc per ottenere le agevolazioni
e torna la diaria per gli ispettori. Dal
1° ottobre, tessera di riconoscimento
obbligatoria per i lavoratori.
|
di Valentina Maglione
da Il Sole 24ore del 12.08.06
Il cantiere finisce sotto tiro.
Da oggi in vigore regole rafforzate
contro il sommerso nell'edilizia. Sospensione
dei lavori se è irregolare il 20% degli
addetti.
Continua la lotta al lavoro nero, con particolare
attenzione al mondo edile. Infatti, l'articolo
36 bis del decreto legge 223/06 - convertito nella
legge 248/06 pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale"
186 dell'11 agosto, supplemento ordinario 183/L
- prevede, da oggi, una serie di misure che hanno
come destinatari quasi esclusivamente i cantieri
edili.
L'articolo è stato introdotto come emendamento
in sede di conversione del decreto legge: le misure
sono destinate a complicare la gestione del personale
edile.
L'inizio del rapporto. L'articolo 86 del decreto
legislativo 276/03 aveva già previsto l'obbligo
per i datori di lavoro del settore edile, in deroga
alle disposizioni di carattere generale, di comunicare
l'assunzione di lavoratori non contestualmente,
ma il giorno prima dell'inizio del rapporto di
lavoro. Tuttavia, aveva anche stabilito che l'obbligo
sarebbe decorso "dalla data stabilita dal
decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181".
Vale a dire dalla data che avrebbe dovuto essere
fissata dal decreto di approvazione del modulo
da utilizzare per la comunicazione. Il comma 6
dell'articolo 36 bis della legge 248 modifica
il decreto legislativo, elimando il periodo nel
quale era previsto che l'obbligo sarebbe scattato
dopo il decreto di approvazione del modello. Da
oggi, dunque, i datori di lavoro edili saranno
tenuti a comunicare al Centro provinciale dell'impiego
l'assunzione di lavoratori il giorno prima dell'inizio
del rapporto di lavoro. La comunicazione deve
essere effettuata mediante documentazione avente
data certa (raccomandata, consegna a mano con
ricevuta, eccetera).
Le tessere. In tutti i cantieri edili, i lavoratori
(compresi quelli autonomi che vi lavorano direttamente)
dovranno essere immediatamente identificabili.
Il comma 3 dell'articolo 36 bis dispone infatti
che dal 1° ottobre 2006 i datori di lavoro
debbono munire il personale dipendente di tessera
di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente
l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori
autonomi che operano nei cantieri devono provvedere
autonomamente a questo obbligo. Se nel cantiere
lavorano più imprese con lavoratori dipendenti
e più lavoratori autonomi, è prevista
una responsabilità solidale nei confronti
del committente.
Sono esonerati dall'obbligo della tessera individuale
i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti,
che in alternativa dovranno registrare i lavoratori
occupati giornalmente in registri vidimati dalla
direzione provinciale del Lavoro.
Il datore di lavoro che viola le disposizioni
è soggetta ad una sanzione amministrativa
da 100 a 500 euro per ogni lavoratore non munito
di tessera di riconoscimento o registrato. Una
sanzione amministrativa, da 50 a 300 euro, è
prevista anche per il lavoratore che non provvede
ad esporre la tessera.
Le sanzioni. L'utilizzo di personale non registrato
nei cantieri edili oltre determinati limiti, e
la violazione delle disposizioni sull'orario di
lavoro e dei riposi, in aggiunta alle sanzioni
previste per le singole omissioni, può
comportare anche la sospensione dei lavori. Il
comma 1 dell'articolo 36 bis stabilisce infatti
che il personale ispettivo della direzione provinciale
del Lavoro, anche su segnalazione degli ispettori
Inps e Inail, può adottare il provvedimento
di sospensione dei lavori qualora:
- riscontri l'impiego di personale non
risultante da scritture e/o documenti
obbligatori in misura pari o superiore
al 20% del totale dei lavoratori regolarmente
occupati;
|
- registri ripetute violazioni della disciplina
in materia di orario di lavoro e di riposo
giornaliero e settimanale (decreto legislativo
276/03).
|
Al provvedimento di sospensione adottato dalla
direzione provinciale del Lavoro farà seguito
un provvedimento del ministero delle Infrastrutture
con il quale verrà interdetto all'impresa
di partecipare a gare pubbliche e di stipulare
contratti con la pubblica amministrazione per
tutta la durata della sospensione.
Le agevolazioni contributive. Il comma 8 dell'articolo
36 bis introduce una nuova limitazione al diritto
a fruire delle agevolazioni contributive spettanti
alle imprese edili in virtù della legge
244/95 (pari all'11,50%).
Da oggi, non potranno usufruire della riduzione
contributiva, anche se in possesso di tutti i
requisiti precedentemente previsti:
Come cambia il fisco.
- i datori di lavoro non in possesso dei
requisiti per il rilascio del Durc;
|
- i datori di lavoro che abbiano riportato
condanne passate in giudicato per la violazione
della normativa in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro per la durata
di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.
|
Giro di vite
- Le nuove sanzioni - L'articolo 36-bis,
oltre alle specifiche misure adittate
per il settore edile, modifica le disposizioni
introdotte nel 2002 dal decreto legge
12/2002 sull'utilizzo di lavoratori irregolari.
Viene meno la determinazione in misura
proporzionale della sanzione (dal 200%
al 400% del costo del lavoratore, dall'inizio
dell'anno alla data di constatazione della
violazione) e viene sostituita da una
sanzione in cifra fissa che va da un minimo
di 1.500 euro a un massimo 12mila euro,
maggiorata di 150 euro per ogni giornata
di lavoro effettivo.
|
- La competenza - A irrogare le sanzioni
non sarà più l'agenzia delle
Entrate ma la Direzione provinciale del
lavoro con la conseguenza che il contenzioso
non sarà più di competenza
delle commissioni tributarie.
|
- Le commissioni contributive - Appesantite
le sanzioni civili riguardanti le omissioni
contributive connesse all'utilizzo di
lavoratori irregolari soprattutto se di
breve durata. L'importo non può
essere inferiore 3mila euro.
|
di Nevio Bianchi - Alberto Massara
da Il Sole 24ore del 12.08.06
Manifestazione dei professionisti contro
il decreto Bersani
Riceviamo
il seguente comunicato riguardante la manifestazione
contro il decreto Bersani organizzata dai Cup
(Comitati unitari degli Ordini professionali).
Nei giorni scorsi alcuni quotidiani nazionali
hanno diffuso la notizia di un rinvio della manifestazione
nazionale, per via del mancato arrivo delle autorizzazioni
della Prefettura, che è giunta solo oggi.
Pertanto gli
organizzatori della manifestazione hanno deciso
di confermare il raduno previsto per venerdì
28 luglio alle ore 10 presso la Stazione della
Metro Colosseo.
Riteniamo importante la partecipazione degli iscritti.
"La presente per comunicarvi
che su iniziativa unitaria del Cup Nazionale,
dell'ADEPP, dell'O.U.A (Avvocati), del CUP Lazio
ed i CUP Territoriali, dei Sindacati di Categoria
fra cui lo SNID, il Prefetto Serra ha ufficialmente
comunicato l'autorizzazione per la Manifestazione
dei Delegati e dei Professionisti il cui raduno
è previsto per le ore 10,00 di venerdì
28 luglio presso la Stazione della Metropolitana
“Colosseo” e che percorrerà Fori Imperiali
fino a Piazza S.S. Apostoli (Palazzo Valentini),
come da piantina allegata, da dove partiranno
le delegazioni per rappresentare al Parlamento,
al Governo ed alla Presidenza della Repubblica
le motivazioni dell'incostituzionalità
del Decreto Bersani e le proteste e proposte di
tutti i Professionisti.
Con la presente invitiamo tutti gli Ordini e
Collegi e le Organizzazioni, nonostante le poche
ore a disposizione, ad inviare delegazioni di
iscritti alle ore 10,00 alla Manifestazione del
Colosseo che di fatto supera ed annulla le precedenti
iniziative e comunicazioni, costituendo una Manifestazione
unitaria di tutti i delegati dei Professionisti.
Naturalmente l'agitazione continuerà anche
con altre future iniziative unitarie."
Il Coordinatore
Prof. Ing. Domenico Ricciardi
Decreto Bersani, ecco il nuovo testo approvato ieri dal Senato
Abolite le tariffe minime, Iva al 10% e Irpef al 36% per le ristrutturazioni, nuove regole per cantieri edili e immobili
26/07/2006
- Con 160 voti a favore e 53 contro,
il Senato ha approvato il maxiemendamento interamente
sostitutivo del DL Bersani.
Sul provvedimento, il cui esame è iniziato
lunedì pomeriggio, per proseguire nella
giornata di ieri, il Governo aveva posto la questione
di fiducia.
Confermato quindi l’articolo 2, relativo ai servizi
professionali, che abroga l’obbligatorietà
di tariffe fisse o minime”, il divieto, anche
parziale, di svolgere pubblicità informativa
e di fornire all’utenza servizi professionali
di tipo interdisciplinare, fermo restando che
l’oggetto sociale relativo all’attività
libero professionale deve essere esclusivo.
Su questi temi si è concentrata nei giorni
scorsi la protesta dei professionisti.
È stata inserita, inoltre, la previsione
che, nelle procedure ad evidenza pubblica, le
stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe,
ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio
o base di riferimento per la determinazione dei
compensi per attività professionali.
Con una lettera al Ministro delle Infrastrutture
Di Pietro, architetti e ingegneri chiedono che
quest’ultima norma venga stralciata e che il settore
dei lavori pubblici sia escluso dal campo di applicazione
dell’articolo 2. (Leggi la lettera allegata sotto).
I progettisti, inoltre, chiedono ai capigruppo
del Senato di intervenire sul decreto Bersani
sostenendo che, “nel settore dei lavori pubblici,
la presenza di tariffe minime è l’unico
modo per fa sì che il confronto abbia ad
oggetto la qualità del progetto e non il
suo costo.
E’ ferma convinzione del CNAPPC e del CNI che
il rilancio del settore richiede non l’abolizione
delle tariffe, ma piuttosto la loro ridefinizione
secondo criteri congrui ed attuali.” (Leggi l’appello
allegato sotto).
Altre novità contenute nel provvedimento:
- l’applicazione graduale dell’obbligo di pagamento
elettronico delle parcelle professionali: fino
al 30 giugno 2007 si potranno pagare in contanti
le somme fino a 1000 euro, dal 1º luglio
2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito
in 500 euro, dal 1º luglio 2008 il limite
per i contanti scenderà a 100 euro.
- dal 1º gennaio 2007 i compensi per servizi
di intermediazione immobiliare per l’acquisto
della prima casa saranno detraibili, fino a un
massimo di 1.000 euro.
- torna l’aliquota Iva agevolata del 10% sugli
interventi di ristrutturazione edilizia: la misura
entrerà in vigore il 1° ottobre e sarà
applicabile per tre mesi. Per il periodo dal 1º
ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la detrazione
Irpef scende al 36% (dal 41 attuale) nei limiti
di 48.000 euro per abitazione.
- nuove regole fiscali per gli immobili.
- entrerà in vigore il “pacchetto sicurezza”
che prevede, tra le altre cose, il sequestro del
cantiere qualora venga accertata una presenza
di lavoratori in nero superiore al 20% e l’obbligo
di comunicare l’assunzione del lavoratore almeno
un giorno prima dell’inizio della prestazione.
Il testo passa ora alla Camera per la seconda
lettura.

Lettera al Ministro Di Pietro

Appello ai Capigruppo del Senato
fonte: edilportale.com
GRANDE FERMENTO CONTRO IL DECRETO BERSANI.
Oggi, venerdì 21 Luglio,
si terranno in contemporanea a Roma ed in altre
città diverse manifestazioni di protesta
contro il Decreto Legge n.223/2006. Anche il Consiglio
Nazionale Geometri, che aderisce al CUP (Comitato
Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali),
facendo seguito all’Assemblea di tale Comitato tenutasi
il 13 luglio u.s., ha deciso di partecipare allo
stato di agitazione proclamato ed a sostegno dell’emendamento
al D.L. proposto dal CUP.
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