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Vengono introdotti i cfp previsti per gli interventi tecnico/operativi, nell’ambito dell’attività professio- nale, volti a fronteggiare situazioni emergenziali in 5 cfp per ogni giornata con un massimo di 20 cfp nel triennio e per l’attività di alternanza scuola- lavoro nella misura di 1 cfp per ogni giornata o fra- zione per un massimo di 24 cfp nel triennio.
Infine, vengono ridotti a 20 (nel precedente Rego- lamento erano 24) i cfp attribuibili nel triennio per i seminari e le giornate di studio e aumentati a 30 quelli relativi al tirocinio professionale.
Al comma 2 dell’art. 5 viene confermato l’obbligo della frequenza minima dell’80% per ogni sin- golo evento mentre viene introdotto l’obbligo di frequenza al 100% per gli eventi svolti con forma- zione a distanza.
Altra novità riguarda il comma 3 dove si precisa che nei corsi previsti da norme specifiche l’attri- buzione dei cfp è subordinata al superamento della prova finale ove prevista.
Viene abrogato l’Art. 8 del precedente regola- mento che istituiva il Curriculum Professionale Certificato (CPC).
Art. 6 (ex. 9) – Le lettere b), c) d), f) e g) del com- ma 3 sono abrogate.
Art. 7 (ex. 10) - Il presente articolo riguarda le modalità di autorizzazione di Associazioni ed al-
tri soggetti formatori che presentano al Consiglio Nazionale la loro proposta formativa per il ricono- scimento dei cfp.
Art. 8 – Viene introdotto ex novo l’art. 8 riguar- dante il Piano Nazionale dell’offerta normativa in cui vengono definiti i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di formazione e aggiornamento.
Art. 9 (ex 11) e Art. 10 (ex 12) definiscono i com- piti del Consiglio Nazionale e dei Collegi provin- ciali.
Art. 11 “Esoneri” (ex 13 “Deroghe”) - L’art. 11, che individua le casistiche per cui è possibile per il Consiglio territoriale deliberare, su istanza dell’iscritto, l’esonero dalla formazione continua contiene tre importanti novità. Innanzitutto, vie- ne introdotta la possibilità di esonerare l’iscritto che interrompa per un periodo non inferiore a sei mesi l’attività professionale. Le cause di forza maggiore diventano motivo per essere esone- rati temporaneamente dalla formazione. Infine, viene abrogata la possibilità, prevista dal prece- dente regolamento, di esonero per comprovato assolvimento dell’obbligo di formazione in quanto iscritto ad altro ordine/Collegio.
Art. 12 (ex 14) - Definisce l’entrata in vigore del nuovo regolamento dal 31 maggio 2021.
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