Mailing comunicazione: Aggiornamento n. 64 del 03.10.2022
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NOTIZIA 1 - ESA S.r.l.
La ESA S.r.l., con la Circolare informativa n. 11, vuole porre l’attenzione sull’inserimento dei dati catastali negli Attestati di Prestazione Energetica. A tale proposito è opportuno ricordare l’Art. 6, comma 4, del D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii., prevede:
- L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
E’ evidente dalla norma sopra richiamata che normalmente NON è possibile redigere un APE per più unità immobiliari, mentre i casi in cui è possibile redigere un Attestato riferito a più unità immobiliari sono piuttosto rari, dato che le condizioni poste hanno una bassissima probabilità di verificarsi. Allo stesso tempo va ricordata la nozione di unità immobiliare ed a tale proposito si può fare riferimento alla definizione di subalterno secondo l’Agenzia delle Entrate: “per il Catasto dei Fabbricati, dove presente, identifica la singola unità immobiliare esistente su una particella. L’unità immobiliare urbana è l’elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale. Generalmente, nell’ipotesi di un intero fabbricato, ciascuna unità immobiliare è identificata da un proprio subalterno. Qualora il fabbricato sia costituito da un’unica unità immobiliare il subalterno potrebbe essere assente. Il dato, qualora esistente, è necessario per l’univoca identificazione della singola unità immobiliare; …”.
In definitiva ed in via del tutto generale, un subalterno individua una unità immobiliare, e di conseguenza, in via del tutto generale, un APE può essere redatto per un solo subalterno. Da questo deriva che le modalità di inserimento dei dati catastali nell’attestato, nei casi più diffusi e frequenti, devono prevedere un solo numero di subalterno, come nel CASO 1 riportato nell’allegato alla presente. Dato atto che le informazioni essenziali sono contenute nei campi Foglio, Particella e Subalterni da___ a___, si raccomanda di evitare di inserire lettere o simboli particolari nei campi vuoti. Ad esempio va evitato l’inserimento di barre, trattini, asterischi, punti, ecc. (NON INSERIRE NEI CAMPI / \ * - x . , ND, NR, ; ecc) – Vedi CASO 2 riportato nell’allegato. Nei casi in cui l’unità immobiliare sia costituita da più subalterni possono essere utilizzati gli altri campi, avendo cura di inserire solo numeri e non lettere o simboli particolari (Vedi CASO 3 riportato nell’allegato).
Si deve tuttavia prestare massima attenzione a quanto sopra evidenziato e cioè che l’unità immobiliare è l’elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale e che l’APE può essere redatto per una sola unità immobiliare, salvo i casi indicati nell’art. 6, comma 4 del D.lgs 192/2005, che sono estremamente rari.
Come poco diffusi sono i casi di unità immobiliari con più subalterni: capita in genere per i vecchi immobili e vecchi accatastamenti o per situazioni particolari in cui ogni stanza dell’unità immobiliare ha un suo subalterno, in quanto di proprietari diversi. Ancora più raro è il caso di una unità immobiliare individuata da due o più particelle catastali.
Infine è opportuno evidenziare che le unità immobiliari NON oggetto di certificazione, NON vanno riportate nell’Attestato di Prestazione Energetica.
Regolamento provinciale - Allegato Circolare n. 11
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