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Mailing comunicazione: Aggiornamento n. 65 del 04.10.2022

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NOTIZIA 1 - AGENZIA delle ENTRATE TERRITORIO

II DPR 917/1986 consente, con cadenza quinquennale, ai possessori di richiedere la variazione del reddito dominicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause; l'Agenzia dell'Entrate verifica gratuitamente tali segnalazioni. Per godere del beneficio della verificazione quinquennale gratuita i possessori interessati, i cui beni ricadono nei Comuni oggetto di verifica periodica, devono presentare, entro il 31 gennaio 2023, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it: - direttamente al seguente link (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterreni/variazioni+colturali/scheda+info+variazioni+colturali?page=aggiornacatipcit). La denuncia di variazione colturale può essere presentata anche utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE 2.0, anch'essa disponibile sullo stesso sito. 

Nota AdE - Territorio

 

NOTIZIA 2 - CNGeGL

Di seguito si pubblica la nota prot. 365886 del 27/09/2022, dell'Agenzia delle Entrate, riguardante gli esiti delle attività svolte dalla società di Audit sui professionisti utilizzatori del servizio di consultazione delle planimetrie catastali.

 

Nota prot. 365886 del 27/09/2022

 

 

NOTIZIA 3 - CIPAG

La Cassa geometri comunica che è stato pubblicato in data 24 settembre il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 agosto 2022, che disciplina il riconoscimento dell’indennità una tantum per l’anno 2022 - prevista in via eccezionale dall’art. 33 del d.l. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) - a favore, tra gli altri, dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Per ottenere l’indennità, di importo pari ad € 200, è necessario presentare un’apposita domanda a partire dalle ore 12 del 26 settembre 2022 e fino al termine improrogabile del 30 novembre 2022 utilizzando il servizio online “Bonus Decreto Aiuti” accessibile tramite l’apposito link pubblicato sulla home page del sito istituzionale della Cassa.

Hanno diritto all’indennità gli iscritti alla Cassa non pensionati che soddisfano i seguenti requisiti:
reddito complessivo percepito nel 2021, al netto di contributi deducibili, inferiore a € 35.000;
iscrizione alla Cassa alla data del 18 maggio 2022;
presenza alla data del 18 maggio 2022 di almeno un pagamento parziale della contribuzione dicompetenza 2020 o successivi (questo criterio non si applica ai neo-iscritti 2022).

L’importo dell’indennità è incrementato, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 23 settembre 2022, n.144 (c.d. Decreto Aiuti ter) di una ulteriore quota pari a € 150, destinata esclusivamente a coloro che –fermi restando tutti gli altri requisiti – hanno percepito un reddito complessivo nell’anno di imposta 2021 non superiore a € 20.000.
In caso di iscrizione anche ad una delle gestioni INPS la domanda deve essere presentata obbligatoriamente all’INPS stessa. In caso di iscrizione in più enti previdenziali, escluso INPS, la domanda deve essere presentata ad uno solo degli enti. L’indennità non spetta nel caso in cui si sia già fruito delle ulteriori indennità riservate ai lavoratori dipendenti o ai pensionati (artt. 31 e 32 del citato decreto). Si informa infine che è stata predisposta la sezione web sul sito della Cassa dedicata all’indennità in oggetto, in cui sono pubblicate tutte le informazioni necessarie e gli eventuali aggiornamenti, oltre ad una raccolta di FAQ sulle tematiche principali e il manuale d’uso del servizio online dedicato.