Page 12 - GEOPUNTO 99
P. 12

10 ATTUALITà
tivo fiscale gli interventi: (i) realizzati in assenza di titolo, (ii) in contrasto con lo stesso, (iii) realizzati sulla base di un titolo successivamente annullato.
tutto ciò ha comportato una serie di problemi nell’esecuzione di opere ammesse al superbonus, sia per via delle irregolarità edilizie presenti nei fab- bricati, sia per la complessità e i rischi nell’attesta- re le legittimità del fabbricato oggetto di intervento, tanto più in considerazione delle difficoltà oggettive nel reperimento della necessaria documentazione amministrativa (benché al riguardo qualche stru- mento concreto provenga dal già citato art. 9-bis, co. 1-bis, d.P.r. 380/2001).
3.Proprio in ragione di tutte queste problema- tiche, è dovuto intervenire il legislatore, in-
troducendo il co. 13 ter nell’art. 119 DL 34/2020.
tale novella legislativa dispone infatti che gli in- terventi ammessi agli incentivi di cui al superbo- nus “con esclusione di quelli comportanti la de- molizione e la ricostruzione degli edifici, costitu- iscono manutenzione straordinaria e sono rea- lizzabili mediante comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la co- struzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittima- zione ovvero è attestato che la costruzione è sta- ta completata in data antecedente al 1° settem- bre 1967. La presentazione della CILA non richie- de l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ar- ticolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presi- dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Dunque, tale nuova norma consente di eseguire gli interventi edilizi, rilevanti ai fini del Superbonus e ammessi ai relativi incentivi, mediante una CI- LA speciale (cd. CILAs): essa deve indicare con precisione, ai fini della sua validità, gli estremi del titolo abilitativo che ha consentito la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedi- mento che ne ha consentito la legittimazione; in alternativa, deve attestare che la costruzione ove si interviene è stata completata in data antece- dente al 1° settembre 1967.
La normativa stabilisce, inoltre, che nella CILAs è possibile inserire anche la sola descrizione dell’intervento, senza pertanto indicare le trasfor- mazioni subite nel corso degli anni ed i titoli che hanno consentito una tale trasformazione.
Da segnalare che restano esclusi dall’ambito dell’applicazione della CILAs solamente gli inter- venti “comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici”: in altri termini, al di fuori di tale ipo- tesi di intervento, per ogni altra opera, pur astrat- tamente ricadente in un regime abilitativo più pe- sante (es. SCIA), la CILAS sarà sufficiente per l’esecuzione degli interventi ammessi ai citati in- centivi.
Inoltre – ed è qua che risiede l’aspetto più dirom- pente – tale CILA speciale non richiede, ai fini del suo perfezionamento, l’attestazione dello stato legittimo del fabbricato ove si interviene.
99/21


































































































   10   11   12   13   14