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12 ATTUALITà
to e in particolare nella rappresentazione dello stato dell’immobile – possono essere comunque oggetto di contestazione da parte dell’Ammini- strazione: infatti il nuovo comma 13 ter dispone espressamente che “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile og- getto di intervento”, così escludendo ogni forma di sanatoria ovvero regolarizzazione direttamente o indirettamente discendente da tale nuova nor- ma.
In tale contesto, proprio la presentazione della CI- LA per gli interventi di cui al superbonus 110% e il deposito del relativo progetto (che, si ribadisce, deve comunque rappresentare fedelmente lo sta- to del fabbricato, indipendentemente da ogni rap- presentazione e asseverazione circa la legittimità ovvero l’illegittimità delle preesistenze), potrebbe consentire all’Amministrazione di venire formal- mente a conoscenza di tali irregolarità edilizie e costringerla così ad adottare gli specifici provvedi- menti sanzionatori e demolitori.
Infatti, quando l’Amministrazione viene a cono- scenza di irregolarità edilizia, può (anzi, dovreb-
be) comunque procedere alla contestazione del- la stessa, ordinandone nei casi più gravi, la rimo- zione. L’attività di contestazione degli abusi edilizi e di repressione degli stessi costituisce un’attivi- tà doverosa in capo all’Amministrazione, la qua- le non può esimersi dall’agire in tal senso quan- do viene a conoscenza della sussistenza di tali ir- regolarità: come ha chiarito il tAr Lazio (roma sez. II, 8.1.2020 n. 133) “per consolidato orienta- mento giurisprudenziale, l’esercizio del potere re- pressivo degli abusi edilizi costituisce manifesta- zione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione co- stituisce atto vincolato”.
sulla scorta di tali considerazioni, appare eviden- te come il progetto presentato per gli interventi di cui al Superbonus potrebbe configurare a tut- ti gli effetti una “autodenuncia” per gli abusi edilizi commessi, con la consapevolezza che l’ammini- strazione non potrebbe esimersi dall’avviare i ne- cessari procedimenti di contestazione e repres- sione.
6.In questo contesto, appare evidente la gra- ve contraddittorietà di tale nuova disposizio- ne: da un lato è possibile eseguire gli interventi ed accedere agli incentivi fiscali in presenza di ir- regolarità edilizie, dall’altro, rimane salvo ogni po- tere di contestazione delle irregolarità edilizie in capo all’Amministrazione, legittimando quest’ulti- ma all’adozione dei prescritti provvedimenti san-
zionatori e demolitori.
Le conseguenze appaiono quasi “paradossa- li”: sebbene la pratica per il superbonus potreb- be essere astrattamente legittima nonostante la presenza delle irregolarità edilizie (così come prevista dalla novella legislativa), potrebbero co- munque essere applicati dalla P.A. gravi prov- vedimenti sanzionatori. Il tutto senza voler con- siderare il fatto che, in forza di tale novella legi- slativa, lo stato elargirebbe denaro e sovvenzio-
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