Page 13 - GEOPUNTO 99
P. 13

ATTUALITà 11
Al riguardo, la “nota” del modello CILAs, infatti, chiarisce che “L’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’in- tervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi”.
Appare evidente la novità che porta con sé tale disposizione: essa consente di eseguire gli inter- venti di cui al superbonus anche su un immobi- le che presenti irregolarità edilizie, così limitando l’incidenza del principio della cd. legittimità delle preesistenze.
Peraltro, tale specifico chiarimento del Legislato- re, in quanto oggi espressamente riferito alla so- la CILAs, sembra lasciar intendere che in caso di interventi soggetti a CILA “ordinaria” la neces- sità della attestazione dello stato legittimo (o, co- munque, della sua sussistenza) sarebbe non più dubitabile.
Dubbio che, invece, fino ad oggi era senz’altro presente (e legittimo), considerato che al livello di modulistica, diversamente che per P.d.C. e sCIA, per la CILA non vi era un espresso obbligo di asse- verare lo stato legittimo delle preesistenze.
4.La novella legislativa, andando ben oltre, li- mita anche l’efficacia dell’art. 49 del D.p.r. 380/2001, disponendo espressamente che “la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’ar- ticolo 49 del decreto del Presidente della Repub- blica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei
seguenti casi:
esclusivamente nelle ipotesi più gravi e dunque nel caso di violazioni dei requisiti di questa CI- LA speciale, rimanendo così del tutto irrilevante la sussistenza di irregolarità precedenti nel fabbri- cato: in altre parole, la sussistenza di pregresse irregolarità edilizie non comporta la decadenza dai benefici fiscali relativi al Superbonus 110%.
Ancorché non espressamente affermato dal- la norma, deve ritenersi che a tali ipotesi deb- ba essere aggiunto il caso di CILAs mancante dell’acquisizione di atti di assenso presupposti (ad esempio ai sensi del d.lgs. 42/2004) quan- do occorrenti: in tale caso la CILAs sarebbe pri- va di efficacia.
5.
oltre che “pericolosa”.
Infatti, benché le preesistenti irregolarità edilizie nel fabbricato (se non anche la irregolarità dell’in- tero fabbricato, quando ante ’671) non preclu- dano l’accesso al superbonus, esse – che ven- gono inevitabilmente rappresentante nel proget-
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al se-
condo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14”.
Dunque, la decadenza dai benefici fiscali opera
tale nuova norma nasconde, tuttavia, un’in-
sidia che ne rende complessa l’applicazione,
99/21


































































































   11   12   13   14   15