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ATTUALITà
DOPPIA CONFORMITà E ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA. SE MANCANO,
NIENTE SANATORIA
Marco carletti, Marco Giovannelli*
Il Consiglio di stato ha rafforzato il principio per cui la domanda di sanatoria deve essere ac- compagnata da una dichiarazione del progetti- sta abilitato che asseveri la doppia conformità
dell’opera stessa agli strumenti urbanistici appro- vati e adottati, regolamenti urbanistici vigenti e a tutte le altre normative del settore aventi inciden- za sulla disciplina dell’attività edilizia.
Il 12 luglio 2021 il Consiglio di stato in sede giu- risdizionale (sezione sesta) si è pronunciato nella sentenza n. 5266.
Il dispositivo sottolinea un importante aspetto nel procedimento relativo all’accertamento di compa- tibilità ex art. 36 del testo unico dell’edilizia D.P.r. 380 del 06/06/2001: è necessario accompagnare all’istanza una dichiarazione del tecnico abilitato volta ad asseverare la conformità degli interventi per i quali viene richiesto il titolo in accertamento di conformità rispetto agli strumenti urbanistici co- munali e sovraccomunali vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento del- la domanda di accertamento di conformità.
Analizzando in fatto ed in diritto, la quaestio che ha scaturito la sentenza trae origine dal diniego dell’istanza di un permesso di costruire in sanato- ria di un manufatto destinato a deposito di mezzi
Una sentenza del Consiglio di Stato conferma la necessità che la domanda
di sanatoria sia accompagnata da una dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri la conformità degli interventi rispetto agli strumenti urbanistici comunali e sovraccomunali vigenti, sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della domanda di accertamento di conformità. Il presupposto per poter presentare una pratica edilizia in sanatoria è il principio della doppia conformità. Quindi la mancanza di tale asseverazione comporta l’improcedibilità della domanda con conseguente diniego ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 241/1990. L’analisi della sentenza riassume i principi a cui far riferimento in sede di redazione dell’accertamento di conformità.
In conclusione, la sentenza non fa altro che rafforzare quanto stabilito dalle Norme Nazionali e Regionali in merito
alla possibilità di sanatoria ai sensi
del DPR 380/2001.
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