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16 ATTUALITà
LA seNteNzA ANALIzzAtA eVIDeNzIA Che “IL vIzIo DI TRATTAMeNTo NoN Può CoMuNque eSSeRe DeDoTTo quANDo è RIveNDICATA L’eveNTuALe APPLICAzIoNe IN PRoPRIo FAvoRe DI PoSIzIoNI GIuRIDIChe RICoNoSCIuTe AD ALTRI SoGGeTTI IN MoDo ILLeGITTIMo”
falsamente in un certificato fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità è punito con la reclu- sione fino a un anno o con la multa da Euro 51,00 a Euro 516,00. Tali pene si applicano congiunta- mente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.
ALTRI PRINCIPI RIBADITI DALLA SENTENzA
La sentenza analizzata, inoltre, riassume breve- mente dei principi a cui far riferimento in sede di redazione dell’accertamento di conformità. Difat- ti, la sentenza evidenzia che, anche se è stato ec- cepito da parte dell’appellante un vizio di dispari- tà di trattamento relativamente ad alcuni permes- si in sanatoria su situazioni analoghe a quella in esame, ribadisce che “il vizio di trattamento non può comunque essere dedotto quando è rivendi- cata l’eventuale applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo” (sentenza Consiglio di stato, sez. II, n. 2456/2001).
Inoltre, la sentenza mette in luce un altro aspetto riferito al fatto che l’appellante contestava il fatto che l’amministrazione è comunque tenuta a mo- tivare puntualmente in ordine alle ragioni della tardiva attivazione; anche su questo i giudici di Palazzo spada hanno stabilito che le motivazio-
ni non sono fondate e precisato che “il provve- dimento con cui viene ingiunta, sia pure tardi- vamente, la demolizione dell’immobile abusivo, è rigidamente ancorato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto; Il principio in que- stione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, anche se il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti erosivi dell’onere di ripristino” (Sentenza Consi- glio di Stato, Sez. vI, n. 6771/2020). tale princi- pio trova ancor più fondamento nella sentenza n. 9/2017 dell’Adunanza Plenaria la quale conferma “...non sarebbe in alcun modo concepibile l’idea stessa di connettere al decorso del tempo e all’i- nerzia dell’amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare il grave problema del fe- nomeno dell’abusivismo edilizio, ovvero di legitti- mare in qualche misura, l’edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta – e inammissibile – figura di sanatoria automatica o praeter legem...”.
In conclusione, la sentenza non fa altro che raf- forzare quanto stabilito dalle Norme Nazionali e regionali in merito alla possibilità di sanatoria ai sensi del DPr 380/2001.
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