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18 pareri legali
Non solo. L’APE è un certificato obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione; gli edifici sottopo- sti a demolizione e ricostruzione; gli edifici sot- toposti a lavori di ristrutturazione importante (in genere, per una ristrutturazione di più del 25% dell’intero edificio).
Le sanzioni per chi non presenta l’APe negli at- ti in cui la certificazione risulta obbligatoria sono particolarmente onerose (ad esempio, il proprie- tario che non alleghi l’Attestato di Prestazione energetica al contratto di compravendita rischia il pagamento di una sanzione tra un minimo di 3.000 ed un massimo di 18.000 euro).
LE RESPONSABILITà DEL PROfESSIONISTA CERTIfICATORE ENERGETICO
ora, venendo alle responsabilità del professioni- sta, laddove il certificatore energetico emetta una certificazione senza rispettare i criteri delle nor- mative vigenti, attribuendo una classe energetica errata oppure dichiarando informazioni non veri- tiere, può andare incontro a diverse tipologie di responsabilità:
- responsabilità amministrativa, se il tecnico rila- scia una certificazione energetica non veritiera, incompleta o non conforme allo stato dei luo- ghi rischia una multa pari al 70% della sua par- cella, calcolata secondo la tariffa professionale;
- responsabilità deontologica. Parimenti, qualora il certificatore incorra in una condotta negligen- te o, peggio, ponga in essere un abuso consa- pevole, si accolla il rischio di essere sottoposto a procedimento disciplinare e di ricevere l’irro- gazione di una delle sanzioni disciplinari previ- ste dall’ordinamento professionale (fino alla so- spensione dall’esercizio della professione) da parte del Consiglio di disciplina dell’ordine di appartenenza;
- responsabilità penale. Il professionista certifica- tore energetico che rilasci un Attestato di Pre- stazione energetica non veritiero o comunque infedele rischia di incorrere anche nella respon- sabilità penale di cui all’art. 481 c.p. In particola-
L’APe È UN CertIfICAto obbLIGAtorIo Per GLI eDIfICI
DI NUoVA CostrUzIoNe;
GLI eDIfICI sottoPostI A DemoLIzIoNe e rICostrUzIoNe; GLI eDIfICI sottoPostI A
LAVorI DI rIstrUttUrAzIoNe ImPortANte (IN GeNere, Per UNA rIstrUttUrAzIoNe DI PIù DeL 25% DeLL’INtero eDIfICIo).
re, la citata norma al co. 1 prevede che: “Chiun- que, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica ne- cessità, attesta falsamente, in un certificato, fat- ti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516”. si pensi al caso in cui il proprietario di un immobile colluda con il certificatore energetico affinché da questi venga attribuita all’immobile una classe energetica “più alta” ed in sostanza inveritiera. In tal caso, l’ac- quirente risulta chiaramente danneggiato dal- la falsa certificazione energetica per il fatto che consumerà molto di più (per il riscaldamento e per il raffreddamento dell’immobile acquistato) rispetto a quanto appreso attraverso la certificazione. Si configurerebbe, in tal caso, una grave responsabilità penale sia del certificatore sia di chi ha commissionato la certificazione (costruttore o venditore che sia), che può essere sussunta anche nella fattispecie penale della truffa;
- responsabilità civile. Il tecnico certificatore che emetta un Attestato di Prestazione energetica falso, non corretto o comunque errato a causa di negligenza, imperizia o errore di calcolo può essere chiamato a risarcire i danni procurati ai terzi sia involontariamente che dolosamen- te. In particolare, il tecnico che, (anche per me- ro errore) attribuisca ad un immobile una clas- se energetica superiore a quella reale, espone il venditore al rischio di vedersi comminare una sanzione in via amministrativa, oltre che a
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