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subire un’azione dell’acquirente finalizzata alla risoluzione del contratto (anche per aliud pro alio, ossia per il caso in cui venga consegnato un bene completamente diverso da quello pat- tuito) o, quanto meno, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno. In tale circostan- za, l’acquirente non è tutelato solo con le azioni per vizi/difetti del bene compravenduto, ma an- che in base ad un’ordinaria azione di risoluzio- ne contrattuale (a prescrizione decennale), non trovando applicazione l’art. 1495 c.c. ed i bre- vi termini di prescrizione e decadenza in esso previsti. tutte conseguenze estremamente ne- gative per il venditore che, a quel punto, potrà rivalersi solo sul tecnico certificatore, incorso nel grave errore o mera imprecisione che sia.
senza contare anche i rischi del caso opposto. ossia quello in cui l’eccessiva “prudenza” del certificatore energetico potrà essere addebita- ta dal venditore al tecnico abilitato che certifi- chi una classe energetica troppo “bassa”, con conseguente svilimento del prezzo di vendita dell’immobile (e per l’effetto conseguente man- cato guadagno proprio a causa dell’attribuzio- ne di una classe più bassa rispetto a quella che sarebbe spettata all’immobile).
OBBLIGHI E ONERI DEL CERTIfICATORE
Fra gli obblighi di cui è onerato il certificatore energetico vi è anche quello di assoluta estranei- tà ed indipendenza nonché imparzialità di giudi- zio. Questa è una delle differenze fondamenta- li che distinguono la redazione dell’APe da quella dell’AQE (Attestazione di Qualificazione Energe- tica). Infatti, mentre l’AQe può essere redatto an- che da un tecnico coinvolto nella progettazione e realizzazione dell’edificio (ad esempio, il progetti- sta o il direttore dei lavori), il certificatore energe- tico che redige l’APe deve essere un soggetto del tutto “terzo”, ovverosia egli non può avere conflitti di interesse con il proprietario, con il progettista o il direttore dei lavori e con i produttori dei materiali o dei componenti incorporati nell’edificio.
Per questo motivo, il certificatore energetico do-
vrà allegare all’APe una vera e propria “Dichiara- zione di indipendenza”, ovvero una dichiarazione espressa (effettuata ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale) in cui attesta l’assenza di con- flitto di interessi, espressa attraverso il non coin- volgimento nel processo di progettazione e rea- lizzazione dell’edificio da certificare, nonché l’as- senza di rapporti di parentela fino al quarto grado con il committente.
LA CERTIfICAzIONE “AQE”
L’AQe, che viene rilasciato dal costruttore dell’e- dificio ed inviato al Comune, in allegato al resto della documentazione per il rilascio della dichia- razione di fine lavori, non ha la finalità di indivi- duare e specificare la classe energetica dell’edifi- cio, oggi non è più molto utilizzato rispetto al pas- sato, atteso che esso è stato adottato come so- stituto temporaneo dell’Attestato di Prestazione energetica per il caso delle regioni che non ave- vano ancora emesso i decreti attuativi della nuo- va certificazione energetica.
L’AQE (ossia, Attestato di Qualificazione Ener- getica), come già premesso, differisce dall’APe proprio perché può essere redatto dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori ovvero anche da un qualunque altro tecnico abilitato anche se abbia già ricoperto un ruolo nella progettazione e nella realizzazione dell’immobile stesso. Al con- trario, il certificatore energetico che redige l’APE deve essere un soggetto del tutto estraneo alla realizzazione dell’immobile.
LA CERTIfICAzIONE PER l’ECOBONuS
L’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 (cd. Decreto rilancio) regolamenta il cd. ecobonus 110%. In materia, un aspetto rilevante è quello legato al- la responsabilità dei tecnici certificatori che ese- guiranno i lavori. Infatti, ai fini della validità del cd. ecobonus del 110%, è necessario che ad esegui- re i lavori siano tecnici abilitati, ai quali richiede- re sia la documentazione sul rischio sismico, sia gli Attestati di Prestazione Energetica, certifican-
pareri legali 19
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